tassazione del prelimare di cessione
soggetta ad IVA
art. 6, D.P.R. 26.10.1972, n. 633
(effettuazione delle operazioni)
[1] Le
cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se
riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se
riguardano beni mobili.
Tuttavia
le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente,
tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate
nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni
mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
[2] In
deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata:
a) per le
cessioni di beni per atto della pubblica autorita` e per le cessioni periodiche
o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto
del pagamento del corrispettivo;
b) per i
passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2,
all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;
c) per la
destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre
finalita` estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2,
all'atto del prelievo
dei beni;
d) per le
cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a
terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto
tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
d bis)
per le assegnazioni in proprieta` di case di abitazione fatte ai soci da
cooperative edilizie a proprieta` divisa, alla data del rogito notarile.
[3] Le
prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del
corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si
considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere
periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.
[4] Se
anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o
indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte
il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente
all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del
pagamento, ad eccezione del caso previsto alla lettera d bis) del secondo
comma.
[5]
L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene
esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le
disposizioni dei commi precedenti e l'imposta e` versata con le modalita` e nei
termini stabiliti nel titolo secondo.
…
Se con
riferimento ad una cessione di beni si verifichi, pur anteriormente al
verificarsi dell'effetto traslativo, il pagamento, ancorchè parziale, del
corrispettivo, si avrà con riferimento a tale prestazione l'immediato
assoggettamento ad IVA.
Siffatta
statuizione fa rientrare nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto i
preliminari, che non costituendo cessione di bene, altrimenti esulerebbero da
tale campo impositivo.
Fermo il
criterio di alternatività ex art. 40, L.R., per quanto concerne gli acconti
prezzo evidenziati nel preliminare.
La
caparra confirmatoria, invece, non costituisce operazione imponibile ai fini
IVA, e sarà soggetta ex art. 6, Tar. 1, L.R., all'imposta di registro con
aliquota dello 0,50% (imposta non detraibile in sede di registrazione del
contratto definitivo, che é soggetto ad imposta di registro in misura fissa, in
quanto imponibile ai fini IVA).
Pier Luigi Fausti
NON HO L’INTERVENTO
MI PUO’ ESSERE MANDATO?
Paolo Giunchi
Concordo con le
conclusioni di Pier Luigi Fausti, che ringrazio per l'opportuna
puntualizzazione.
Rimane il
problema del recupero delle imposte di registro corrisposte ai sensi dell'
art.6 in ipotesi di vendita soggetta ad IVA.
Non escluderei
il diritto al rimborso.
Volendo essere
più realista del re, sarebbe possibile un'altra lettura.
La fattispecie "preliminare" è soggetta a
registrazione a termine fisso anche ove preveda operazioni soggette ad iva, in
prevalente ed assorbente rilievo della natura obbligatoria del preliminare
rispetto alla previsione dell'art.5.
La nota all'articolo 10, Tariffa, infatti, stabilisce
che ove gli acconti non siano soggetti ad imposta sul valore aggiunto ai sensi
dell'art.5 comma 2 si applica l'imposta proporzionale; con cio'
letteralmente sottintendo che ove gli acconti previsti siano soggetti ad IVA
si applica l'imposta in misura fissa.
In definitiva:
La (promessa di) vendita è soggetta ad iva ma non lo è la
caparra confirmatoria.
Non compete l'aliquota del 3% a fronte di quietanza e
garanzia, ma (art.6) l'aliquota dell'0,50%
L'aliquota del 3% è dovuta per gli acconti non soggetti ad
iva (art.9).
La imposte corrisposte ai sensi dell'art.6 e dell'art.9
devono essere imputate all'imposta principale relativa all'atto definitivo.
A mio avviso vi è diritto di
rimborso per l'imposta dell'imposta proporzionale corrisposta per la
caparra conformitoria ove l'atto sia soggetto ad IVA.