tassazione del prelimare di cessione soggetta ad IVA


 

art.      6, D.P.R. 26.10.1972, n. 633

(effettuazione delle operazioni)

 

[1] Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili.

Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

 

[2] In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata:

a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorita` e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo;

b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;

c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalita` estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo

dei beni;

d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

d bis) per le assegnazioni in proprieta` di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprieta` divisa, alla data del rogito notarile.

 

[3] Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.

 

[4] Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento, ad eccezione del caso previsto alla lettera d bis) del secondo comma.

 

[5] L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l'imposta e` versata con le modalita` e nei termini stabiliti nel titolo secondo.

 


 

Se con riferimento ad una cessione di beni si verifichi, pur anteriormente al verificarsi dell'effetto traslativo, il pagamento, ancorchè parziale, del corrispettivo, si avrà con riferimento a tale prestazione l'immediato assoggettamento ad IVA.

 

Siffatta statuizione fa rientrare nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto i preliminari, che non costituendo cessione di bene, altrimenti esulerebbero da tale campo impositivo.

Fermo il criterio di alternatività ex art. 40, L.R., per quanto concerne gli acconti prezzo evidenziati nel preliminare.

 

La caparra confirmatoria, invece, non costituisce operazione imponibile ai fini IVA, e sarà soggetta ex art. 6, Tar. 1, L.R., all'imposta di registro con aliquota dello 0,50% (imposta non detraibile in sede di registrazione del contratto definitivo, che é soggetto ad imposta di registro in misura fissa, in quanto imponibile ai fini IVA).

 


 

Pier Luigi Fausti

NON HO L’INTERVENTO

MI PUO’ ESSERE MANDATO?

 


 

Paolo Giunchi

pgiunchi@notariato.it

 

Concordo con le conclusioni di Pier Luigi Fausti, che ringrazio per l'opportuna puntualizzazione.

 

Rimane il problema del recupero delle imposte di registro corrisposte ai sensi dell' art.6 in ipotesi di vendita soggetta ad IVA.

Non escluderei il diritto al rimborso. 

 

Volendo essere più realista del re, sarebbe possibile un'altra lettura.

 

La fattispecie "preliminare" è soggetta a registrazione a termine fisso anche ove preveda operazioni soggette ad iva, in prevalente ed assorbente rilievo della natura obbligatoria del preliminare rispetto alla previsione dell'art.5.

 

La nota all'articolo 10, Tariffa, infatti, stabilisce che ove gli acconti non siano soggetti ad imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art.5 comma 2  si applica l'imposta proporzionale; con cio' letteralmente sottintendo che ove gli acconti previsti siano soggetti ad IVA si applica l'imposta in misura fissa.

 

In definitiva:

 

La (promessa di) vendita è soggetta ad iva ma non lo è la caparra confirmatoria.

Non compete l'aliquota del 3% a fronte di quietanza e garanzia, ma (art.6) l'aliquota dell'0,50%

L'aliquota del 3% è dovuta per gli acconti non soggetti ad iva (art.9).

La imposte corrisposte ai sensi dell'art.6 e dell'art.9 devono essere imputate all'imposta principale relativa all'atto definitivo.

 A mio avviso vi è diritto di rimborso  per l'imposta dell'imposta proporzionale corrisposta per la caparra conformitoria ove l'atto sia soggetto ad IVA.